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Bonus ristrutturazioni, l’incentivo fiscale per i lavori edilizi

Il bonus ristrutturazioni prevede una detrazione fiscale fino a un massimo di spesa di 96mila euro per immobili ad uso abitativo (sia per singole abitazioni, sia per condomini), da suddividere in dieci rate annuali di pari importo. La detrazione può essere richiesta per lavori effettuati sulle singole unità immobiliari…

Il bonus ristrutturazioni prevede una detrazione fiscale fino a un massimo di spesa di 96mila euro per immobili ad uso abitativo (sia per singole abitazioni, sia per condomini), da suddividere in dieci rate annuali di pari importo. La detrazione può essere richiesta per lavori effettuati sulle singole unità immobiliari ed è possibile far rientrare negli interventi dedicati alla ristrutturazione edilizia, anche quelli relativi alla demolizione e alla ricostruzione.

Il 28 ottobre scorso il Consiglio dei ministri ha approvato la nuova manovra del Governo Meloni, che ha confermato tutte le agevolazioni per la ristrutturazione della casa anche per il 2027. Ricordiamo che le nuove regole non sono ancora definitive. Il testo della legge di Bilancio dovrà affrontare l’esame del Parlamento e potrà subire modifiche durante la discussione nelle Commissioni e in Aula. 

Le aliquote di detrazione hanno subìto una riduzione progressiva rispetto al livello attuale. Nello specifico:

  • 2026: 50% per le prime case e al 36% per le altre abitazioni;

  • 2027: 36% per le prime case e al 30% per le altre.

In alternativa alla detrazione si può scegliere, se la normativa in vigore lo permette:

  • sconto in fattura: un contributo sotto forma di sconto sull’importo dovuto, fino al massimo del corrispettivo, anticipato dal fornitore che recupera l’importo come credito d’imposta;
  • cessione del credito: la detrazione può essere trasformata in un credito d’imposta cedibile ad altri soggetti.

La cessione del credito è consentita per un massimo di tre passaggi successivi, limitati a:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
  • società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo;
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Le banche e i gruppi bancari possono cedere il credito a soggetti diversi dai consumatori o utenti (persone fisiche che agiscono al di fuori di scopi professionali) con un contratto di conto corrente con l’istituto bancario. Tuttavia, al cessionario correntista non è consentito cederlo.

Dal 17 febbraio 2023 (entrata in vigore del Dl 11/2023), l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito non è più disponibile per gli interventi di recupero edilizio previsti dall’art. 16-bis del Tuir, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

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