Ordinanza contingibile e urgente n°61 – Territori comunali classificati «zona rossa»

Ordinanza contingibile e urgente n°61 – Territori comunali classificati «zona rossa»
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Ordinanza contingibile e urgente n°61 – Territori comunali classificati «zona rossa»

Articolo 1

(Disposizioni urgenti per i territori comunali dichiarati “zona rossa”)

  1. A tutti i territori comunali dichiarati zona rossa con Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione zona rossa, rispetto alle misure contenitive del contagio già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, si applicano le seguenti misure:
  2. a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, rimane consentito il transito, in entrata ed in uscita, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;
  3. b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei suddetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
  4. c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
  5. d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  6. e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
  7. f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;
  8. g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.
  9. h) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Per quanto non espressamente disciplinato si applicano ai territori comunali classificati “zona rossa” le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.

Articolo 2

(Individuazione dei Comuni “zona rossa”)

  1. Ai fini della presente Ordinanza, sono classificati “zona rossa” i seguenti territori comunali ed applicano le misure di cui all’articolo 1:
  2. a) Acate;
  3. b) Bronte;
  4. c) Camastra;
  5. d) Cesarò;
  6. e) Ciminna;
  7. f) Comiso;
  8. g) Maniace;
  9. h) Misilmeri;
  10. i) San Teodoro;
  11. l) Vittoria.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

La presente ordinanza, con efficacia dal 21 novembre 2020 al 3 dicembre 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana.

  1. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
  2. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

Allegato 23 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020

 

 

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