Ordinanza contingibile e urgente n. 63 del 28 novembre 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 63 del 28 novembre 2020
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Ordinanza contingibile e urgente n. 63 del 28 novembre 2020

  • La presente ordinanza abroga l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 62 del 19 novembre 2020 ed ha efficacia dal 29 novembre 2020 al 3 dicembre 2020 compreso.
  • Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti gli spostamenti, dentro e fuori dal proprio Comune, se motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o di salute.
  • Sono consentite le attività commerciali al dettaglio e quelle inerenti ai servizi alla persona, nel rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa per il contenimento del contagio.
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, pizzerie, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, panifici e affini) sono consentite dalle ore 5 alle ore 18. Il consumo al tavolo è limitato ad un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, rimanendo autorizzata solo la ristorazione con asporto fino alle ore 22 con divieto, comunque, di consumo sul posto o nelle adiacenze.  È sempre possibile l’attività di consegna a domicilio di generi alimentari, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
  • Nelle giornate domenicali rimangono chiusi i centri commerciali e gli esercizi commerciali ivi presenti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • Continuano ad essere le attività delle mense e del catering su base contrattuale e le attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie e marittime.

Nel territorio della Regione Siciliana rimangono sospese le seguenti attività:

  • parchi tematici e di divertimento;
  • palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche;
  • centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • vendita giochi, vendita scommesse, vendita bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti;
  • spettacoli aperti al pubblico in vendita teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
  • feste nei luoghi al chiuso o all’aperto, ivi comprese fonte conseguenti a cerimonie civili e religiose.
  • Rimangono, inoltre, chiusi i musei, le mostre, i parchi archeologici e ogni altro luogo di cultura aperto al pubblico;

 

Ordinanza-63-28112020

 

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