FAQ EMERGENZA CORONAVIRUS DPCM 26 E 10 APRILE 2020

FAQ EMERGENZA CORONAVIRUS DPCM 26 E 10 APRILE 2020
faq 26 aprile

FAQ EMERGENZA CORONAVIRUS DPCM 26 E 10 APRILE 2020

fonte https://www.confcommercio.it/-/faq-emergenza-coronavirus

Le risposte ai dubbi e agli interrogativi delle imprese

ultimo aggiornamento: 29 aprile 2020

 

In questa pagina sono riportate, in sintesi, le risposte alle vostre domande più frequenti concernenti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 e del 10 aprile 2020 che ha disposto la sospensione di alcune attività.

Sono un panificatore, l’uso dei guanti è necessario solo per la vendita o anche per la produzione dei prodotti?

  • Sono necessari sia per l’attività di vendita che per la fase di produzione e confezionamento degli alimenti per misure precauzionali, cautelative e di carattere igienico sanitario.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza

Ho un ingrosso di articoli sanitari (codice ATECO 46.74.20) gli agenti di commercio potranno muoversi liberamente sul territorio per visitare clienti e potenziali clienti ?

  • . La divisione 46 Commercio all’ingrossoinclusa nell’allegato 3 al DPCM del 26 aprile, comprende anche gli agenti di commercio che rientrano nel gruppo 46.1 Intermediari del commercio in cui a sua volta rientra il sottogruppo 46.13 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione in cui rientrano molti agenti del vostro settore.

Sono tutti soggetti la cui attività potrà riprendere dal 4 maggio ma che già dal 27 aprile possono svolgere le attività propedeutiche alla riapertura.

Dal 4 maggio inoltre cadono le limitazioni agli spostamenti fra regioni (cfr. art. 1, comma 1, lett. a)) ma ovviamente si dovrà essere sempre in grado di comprovare gli spostamenti dovuti all’attività lavorativa (appuntamenti, ecc.).

Anche per quanto riguarda i dipendenti delle aziende autorizzate a riprendere l’attività cadono le limitazioni, ma le aziende dovranno osservare il protocollo di cui all’allegato 6 del decreto  e i dipendenti che hanno il compito di visitare clienti e potenziali clienti dovranno essere dotati di DPI, muoversi su appuntamento e portare sempre con sé la dichiarazione del datore di lavoro relativa all’attività svolta nonché copia della mail, whatsapp ecc, che comprovi la conferma dell’appuntamento dei clienti che si vanno a visitare.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Le mascherine sono obbligatorie nei luoghi chiusi indipendentemente dal rispetto della distanza interpersonale?

  • Viene previsto in via generale l’utilizzo delle mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e rafforzata misura, ossia a maggior ragione nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza

Ho un negozio di abbigliamento. Posso andare in negozio per riorganizzare l’attività, spostamento dell’arredo, sistemazione merce?

  • La possibilità di recarsi dal 27 aprile negli esercizi per compiere le operazioni propedeutiche alla riapertura ( 2, comma 9, DPCM del 26 aprile), è limitata alle sole attività che potranno riaprire dal 4 maggio.

Il commercio al dettaglio di abbigliamento NON è compreso tra le attività che potranno riaprire dal 4 maggio.

Resta tuttavia la possibilità concessa dal comma 8 del medesimo art. 2 del DPCM citato che così dispone: Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”.

Potrà quindi utilizzare tale possibilità previa comunicazione al Prefetto utilizzando i modelli scaricabili dal sito della Prefettura

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Sarà possibile effettuare l’asporto presso Bar o Pasticcerie Caffetterie di bevande calde (caffè, cappuccino, tè, ecc.) anche unitamente a brioches o altri prodotti di pasticceria?

  • , riteniamo pertanto che i bar possano, svolgere la loro attività con modalità da asporto fornendo ai clienti tutti i prodotti della caffetteria, senza alcuna limitazione e possano, pertanto, consegnare sia caffè che prodotti di pasticceria ecc.

Il DPCM del 26 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/4/2020 e le disposizioni ivi contenute si applicano a partire dal 4 maggio fino al 17 maggio e, prima di tale data, continuano ad applicarsi i precedenti provvedimenti governativi nazionali o regionali.

In base alla lett. aa) dell’art. 1 , comma 1, del DPCM del 26 aprile 2020,  le gelaterie rimangono tra le attività sospese e viene consentita la possibilità di effettuare la consegna a domicilio o l’asporto ( cosiddetto take away), purché si rispettino le norme igienico sanitarie  sia per l’attività di confezionamento che trasporto  e, nel caso di asporto, vengano rispettate “le distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”.

Consigliamo, comunque, di verificare se la regione di appartenenza, dopo il 26 aprile, ha emesso ordinanze che disciplinano, in maniera diversa, l’asporto per i bar sul territorio.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Sono un parrucchiere e l’attività è chiusa. Posso vendere shampoo particolari e consegnare a domicilio dei clienti?

  • , ai parrucchieri è consentito vendere(cfr. legge 174/2005, art. 2) prodotti cosmetici inerenti i trattamenti effettuati alla clientela.

E’ quindi certamente consentita la vendita a domicilio di tali prodotti relativi ad ordini telefonici o via internet.

Deve però trattarsi di prodotti cosmetici già confezionati e non di preparazioni fatte dal parrucchiere che, altrimenti, dovrebbe assumere il ruolo di fabbricante di cosmetici e osservare le disposizioni del reg. 1223/2009.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

I compro oro, codice ATECO 46.72.20, possono aprire?

  • . una volta che viene autorizzata una divisione (l’insieme identificato dalle due cifre) della classificazione ATECO, sono automaticamente autorizzate tutte le attività con codice ATECO a 3, 4 , 5 o 6 cifre che abbiamo come primi due numeri la divisione autorizzata.

Nei caso dei compro oro, poiché il loro codice (a 6 cifre) rientra nella divisione 46 che è inclusa nell’allegato 3 del DPCM del 26 aprile, potranno aprire dal 4 maggio.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Le attività di cui all’allegato 1 all’interno dei centri commerciali possono aprire?

  • . La lettera z) dell’art. 1, comma 1, del DPCM del 26 aprile, non  presenta modifiche rispetto a quanto già previsto dai precedenti provvedimenti governativi; pertanto tutte le attività ricomprese nell’allegato I, possono rimanere aperte tanto nel caso in cui si tratti di esercizi di vicinato, quanto nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresa nei centri commerciali.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Le gelaterie possono fare il take away?

  • , anche se le gelaterie rimangono tra la attività sospese, hanno la possibilità di fare consegne a domicilio o l’asporto.

Il DPCM del 26 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/4/2020  e le disposizioni ivi contenute si applicano a partire dal 4 maggio fino al 17 maggio e, prima di tale data, continuano ad applicarsi i precedenti provvedimenti governativi nazionali o regionali.

In base alla lett. aa) dell’art. 1, comma 1, del DPCM del 26 aprile 2020, le gelaterie rimangono tra le attività sospese e viene consentita la possibilità di effettuare la consegna a domicilio o l’asporto (cosiddetto take away), purché si rispettino le norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che trasporto e, nel caso di asporto, vengano rispettate “le distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”.

Consigliamo, comunque, di verificare se la regione di appartenenza, dopo il 26 aprile, ha emesso ordinanze che disciplinano, in maniera diversa, l’asporto per i bar sul territorio.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

I negozi che possono aprire potranno rimanere aperti anche il sabato o ci sono limitazioni?

  • Già il precedente DPCM 10 aprile 2020non prevedeva più alcuna differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni, come chiarito espressamente anche nelle FAQ ufficiali che il Governo ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale, nella sezione dedicata a “Pubblici esercizi e attività commerciali“.

Al riguardo, anche il nuovo DPCM 26 aprile 2020 non ha apportato innovazioni (non sono previste restrizioni o limitazioni in merito a giorni e orari di apertura) e pertanto, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive da parte delle regioni, i negozi potranno legittimamente rimanere aperti anche di sabato.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa, parere del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e FAQ del governo

L’asporto è consentito per i bar?

  • , riteniamo che l’attività di asporto possa essere consentita a tutto il settore della ristorazione comprendendo anche i bar.

Il DPCM del 26 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27-4-2020  e le disposizioni  ivi  contenute si applicano a partire dal 4 maggio fino al 17 maggio e, prima di tale data, continuano ad applicarsi i precedenti provvedimenti governativi nazionali o regionali

La lett. aa) dell’art. 1 , comma 1, del DPCM del 26 aprile, prevede la sospensione delle attività relative ai servizi di ristorazione, mentre consente la ristorazione con consegna a domicilio o da asporto ( il cosiddetto take away).

Ad oggi, e salvo diversa interpretazione del Governo e delle ordinanze regionali, riteniamo che l’attività di asporto possa essere consentita a tutto il settore della ristorazione comprendendo pertanto tutte le attività in cui si preparano e distribuiscono pasti al pubblico e quindi non solo ai ristoranti in senso stretto, ma anche alle pizzerie, ai bar e a tutti gli esercizi in cui si possono consumare alimenti e bevande.

Consigliamo, comunque, di verificare se la regione di appartenenza, dopo il 26 aprile, ha emesso ordinanze che disciplinano, in maniera diversa, l’asporto per i bar sul territorio.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Chi è aperto può continuare a esserlo? 

  • . Il nuovo provvedimento governativo ha ampliato le attività consentite e le confermiamo la possibilità di poter continuare a svolgere la sua attività qualora questa fosse già consentita nel precedente DPCM del 10 aprile 2020.

Il DPCM del 26 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/4/2020  e le disposizioni  ivi  contenute si applicano a partire dal 4 maggio fino al 17 maggio e, prima di tale data, continuano ad applicarsi i precedenti provvedimenti governativi nazionali o regionali.

Per quanto concerne la sospensione delle attività commerciali, la lettera z) dell’art. 1, comma 1, del DPCM del 26 aprile, non presenta modifiche rispetto a quanto  già previsto dai precedenti provvedimenti governativi; mentre nell’allegato I al DPCM, dove sono elencate le attività commerciali consentite, viene inserito il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

L’allegato 2 del  suddetto DPCM relativo ai servizi della persona non è stato modificato, mentre l’allegato 3 del DPCM che individua le attività produttive, industriali e commerciali è stato profondamente rivisto. Sono stati, infatti, inclusi ulteriori  codici Ateco nell’allegato, tra cui segnaliamo ad esempio:

  • il commercio all’ingrosso e al dettaglio (concessionarie incluse) e riparazione di autoveicoli e motoveicoli (divisione 45);
  • il commercio all’ingrosso (divisione 46);
  • attività immobiliari (divisione 68) in cui rientrano anche le agenzie immobiliari e l’amministrazione dei condomini;
  • vigilanza e investigazioni (divisione 80);
  • le attività di cura e manutenzione del paesaggio (gruppo 81.3) senza esclusione delle attività di realizzazione;
  • attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (divisione 82) comprese le fotocopisterie, call center, recupero crediti, informazioni commerciali, imballaggio per conti terzi, agenzie di pratiche auto;
  • riparazione di computer e di beni per uso personale  e per la casa (divisione 95).

Da ultimo segnaliamo che il DPCM del 26 aprile consente, anche, la modifica degli allegati con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

L’ordinanza sulle mascherine è stata pubblicata? È già in vigore?

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza

In merito all’aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi sul rischio Covid-19 ci sono ordinanze Nazionali e Regionali contrastanti.

  • Non occorre procedere all’aggiornamento del DVR, ma è consigliabile, per la tracciabilità delle azioni messe in campo,  raccogliere e conservare tutta la documentazione comprovante l’adozione delle specifiche misure di sicurezza e allegarla al DVR.

Le diverse regioni potrebbero assumere provvedimenti aggiuntivi.

I datori di lavoro hanno la responsabilità di porre in essere tutte le misure preventive, prudenziali e cautelative per prevenire il rischio di contagio dei lavoratori. Le misure devono essere idonee ad assicurare la salubrità degli ambienti di lavoro (pulizia, sanificazione, utilizzo dei dpi), potranno investire aspetti di natura organizzativa, dovranno comprendere la corretta formazione e informazione dei lavoratori e dei soggetti esterni che eventualmente frequentano il posto di lavoro (imprese terze, fornitori, imprese di pulizi, ecc.).

Per le misure da adottare va fatto riferimento al Protocollo sottoscritto da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali aggiornato al 26 aprile, all’Accordo Quadro specifico per i nostri settori Confcommercio e organizzazioni sindacali del 27 marzo e all’allegato 5 – misure per gli esercizi commerciali – del DPCM 26 aprile (che riprende esattamente l’allegato del DPCM del 10 aprile).

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza

È consentito il commercio di piante e fiori su aree pubbliche?

  • Il parere reso dal Mipaaf e diffuso dal Ministero dell’Interno afferma che “non sussistono limitazioni in ordine alla tipologia di esercizi commerciali deputati alla vendita dei prodotti florovivaistici”.

Infatti, l’art. 2, comma 5, del DPCM 10 aprile, espressamente dispone che “È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza”.

Tuttavia, le FAQ del Governo specificano che è “esclusa la possibilità della vendita di generi alimentari su altre aree pubbliche diverse dai mercati (ad esempio, quella effettuata sul demanio marittimo, ovvero da bancarelle sulla strada, o la vendita alimentare ambulante)”.

È quindi evidente che la medesima disposizione che, a parere del Mipaaf, autorizza la vendita di prodotti agricoli in tutte le tipologie di esercizi commerciali, non è stata giudicata sufficiente dal Governo a ritenere consentita la vendita dei prodotti alimentari al di fuori dei mercati.

Pertanto, ferma restando la necessità di procedere alle opportune verifiche, come segnalato nella nostra FAQriteniamo si possa considerare ammesso il commercio di piante e fiori su aree pubbliche all’interno dei mercati.

Invece, riguardo alla possibilità di vendere tali prodotti nelle forme del commercio itinerante o su posteggi collocati al di fuori dei mercati, appaiono necessari ulteriori chiarimenti.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa, parere del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e FAQ del governo

Una impresa di riparazione biciclette può rimanere aperto?

  • Segnaliamo che il DPCM 11 marzo 2020, all’art. 1 n. 1), sospende tutte le attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle che vendono generi alimentari e di prima necessità individuate dall’allegato I. Il provvedimento pertanto non prevede la sospensione per le attività artigianalisvolte dalle officine per la riparazione e la manutenzione.

Inoltre le segnaliamo che nella Faq predisposta dal Governo si evince che possono continuare a svolgere la loro attività, in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività: le attività di riparazione e manutenzione di autoveicoli e di motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici).

Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sopra esposte, riteniamo che l’attività di riparazione di biciclette, seppur inquadrata con un codice ATECO diverso (952902) da quello previsto per la riparazione di autoveicoli e motocicli (45.40), possa continuare a svolgere la propria attività, in quanto anch’essa deve essere considerata un’attività essenziale per la collettività, soprattutto in alcune zone d’Italia dove l’uso della bicicletta è molto frequente. 

Riteniamo, pertanto, che debbano essere autorizzate anche le attività connesse allo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali: la vendita all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio.

Alla luce di quanto sopra espresso può essere svolta l’attività di riparazione e manutenzione delle biciclette purché vengano rispettate le seguenti precauzioni:

  1. limitare il contatto con i clienti ed adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione);
  2. favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ del governo

 

È consentito il commercio al dettaglio di piante e fiori?

  • . La questione è stata oggetto di una FAQ ufficiale del Governoe di un parere del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) che il Ministero dell’Interno ha trasmesso a tutte le Prefetture.

Nel suo parere, il Mipaaf ha ricordato che l’art. 2, comma 5, del DPCM 10 aprile, espressamente dispone che “È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza”.

Secondo il Ministero delle Politiche agricole, quindi, l’intera filiera relativa alla produzione, al trasporto ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli – tra i quali rientrerebbero sicuramente anche i semi, le piante e fiori ornamentali, le piante in vaso, i fertilizzanti ecc. – è espressamente ricompresa tra le attività consentite e “non sussistono limitazioni in ordine alla tipologia di esercizi commerciali deputati alla vendita dei prodotti florovivaistici”.

Tuttavia, poiché l’attività di commercio al dettaglio di fiori continua a non essere ricompresa negli allegati al DPCM 10 aprile, è necessario verificare presso gli enti locali e gli organi preposti ai controlli, comprese le Prefetture competenti, che la suddetta interpretazione sia stata recepita e condivisa.

Si ricorda, inoltre, che i provvedimenti più restrittivi eventualmente adottati a livello regionale o locale non possono ritenersi superati dai suddetti chiarimenti.

In tal senso si segnala che la Prefettura di Milano, nel diffondere il parere, ha ricordato che la Regione Lombardia consente il commercio al dettaglio di fiori e piante esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati, fatta salva la possibilità di consegna a domicilio e vendita a distanza.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa, parere del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e FAQ del governo

 

 Il decreto prevede che nei “locali fino a 40 mq possa accedere una sola persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori”. Come si valuta la dimensione dei locali ?

  • Per quanto riguarda la dimensione dei locali (allegato 5 DPCM 10 aprile) si ritiene debba intendersi come locale di superficie complessiva di 40 mq, la disposizione è rivolta soprattutto ai piccoli negozi, non facendo riferimento a spazi delimitati come il “fronte banco”.

Si raccomanda poi, sempre facendo riferimento all’allegato 5,  per gli esercizi commerciali di dimensione superiore a 40 mq di regolamentare gli accessi in funzione degli spazi disponibili differenziando, se è possibile, i percorsi di entrata da quelli di uscita.

Per ambienti di lavoro, ai sensi dell’art. 62  del d.lgs. 81/08, vanno intesi tutti l  luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro all’ interno dell’azienda o unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’u.p. accessibile, anche saltuariamente, al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

In quest’ultima accezione vanno considerati i depositi e i magazzini e pertanto anche essi sottoposti a sanificazione e regolare pulizia.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza

 

Il noleggio auto senza conducente è consentito? Mi potete dare un aiuto?

  • , le attività di noleggio senza conducente non rientranotra quelle sospese, da ultimo dal DPCM 10 aprile.

Nelle FAQ istituzionali del Governo (sezione attività produttive) alla specifica domanda se siano sospese si conferma, infatti che “No, possono proseguire, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite per il contenimento e il contrasto alla diffusione del COVID-19. Naturalmente, per l’utilizzatore del veicolo preso a noleggio valgono le stesse regole previste per gli spostamenti.”

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

La mia impresa si occupa di manutenzione e pulizia verde pubblico, posso operare?

  • . L’allegato 3 al DPCM del 10 aprileha inserito, tra le attività non sospese, anche il gruppo 81.3 che riguarda le attività di cura e manutenzione del paesaggio all’interno del quale sono ricomprese le attività di cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici privati e pubblici (scuole, ospedali, chiese, edifici amministrativi, ecc.) terreni comunali (parche, aree verdi, cimiteri, ecc.) aree verdi per vie di comunicazione (strade, porti aeroporti, ecc.) edifici industriali e commerciali.

Pertanto l’azienda in possesso del codice ATECO citato può continuare ad operare. Nel caso di alberi pericolanti, inoltre, si aggiunge anche lo stato di necessità.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

 Le Associazioni di categoria come la nostra (che sia una territoriale o una Federazione) possono riaprire oppure no?

  • . L’allegato 3 al DPCM del 10 aprile, in linea con quanto già previsto dall’allegato I del DPCM del 22 marzo 2020, include tra le attività consentite le: “attività di organizzazione economiche, di datori di lavoro e professionali” classificate con il codice ATECO 94,  tra cui rientrano anche le attività di organizzazioni associative.

Pertanto la nostra attività, come quella della Confederazione, RIENTRA nella sottoclasse 94.11 (Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro) ed è quindi un’attività consentita e non sospesa.

Alla luce di quanto sopra espresso, riteniamo che sia possibile proseguire lo svolgimento dell’attività dell’organizzazione associativa senza dover inviare alcuna comunicazione al Prefetto, in quanto l’attività svolta dalle Associazioni di categoria, rientra tra quelle espressamente ricomprese nell’elenco delle attività consentite.

Anche se l’attività svolta dall’Associazione è un’attività consentita, il DPCM 20 aprile 2020, riprendendo i vecchi provvedimenti governativi, richiede tuttavia che sia attuato:

  • il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate ferie e congedi;
  • che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagioe laddove non fosse possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento,  si richiede l’adozione di strumenti di protezione individuale;
  • infine si richiede che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

È obbligatorio seguire scrupolosamente le prescrizioni del protocollo sottoscritto dalla Confcommercio con i sindacati il 27 marzo scorso.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Ho una panetteria, posso vendere pasticceria secca (ho i codici ATECO 10.71.1, 10.71.20 e 47.29.9)?

  • , secondo quanto indicato nell’allegato 3 del DPCM 10 aprile, le attività di produzione di prodotti di panetteria freschi di cui alla sottocategoria 10.71.10, così come, comunque, anche quelle di produzione di pasticceria fresca di cui alla sottocategoria 10.71.20, possono continuare a operare senza restrizioni.

Risulta parimenti consentita l’attività di tutti gli esercizi di cui al gruppo 47.2 relativo al commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, che include sia la sottocategoria “47.24.10 Commercio al dettaglio di pane“, che la sottocategoria “47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria“.

Resta inteso, invece, che l’attività dei servizi di ristorazione di cui alla sottocategoria “56.10.30 Gelaterie e pasticcerie” deve considerarsi attualmente sospesa e che, come specificato nelle FAQ ufficiali del Governo, anche la vendita negli esercizi al dettaglio è consentita a condizione che sia escluso il consumo immediato sul posto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Ho due negozi, aperti, in due comuni diversi, posso spostarmi per raggiungere le mie attività?

  • , non ci sono divieti per quanto riguarda gli spostamenti verso attività aperte, nell’apposita sezione delle FAQ ufficiali del Governo, viene precisato (nella FAQ relativa alla spesa in comuni diversi) che “è possibile spostarsi in altri Comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative o in casi di assoluta urgenza o per motivi di salute”.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Governo

 

Ho chiuso il mio negozio di mobili andare in un nuovo negozio, posso fare il trasloco?

  • , tale attività è da ritenersi pienamente legittima.

In particolare, per quanto riguarda il trasloco, evidenziamo che nell’elenco delle attività consentite di cui all’allegato 3 DPCM 10 aprile è espressamente annoverata la voce relativa al Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte (codice 49) che include le attività relative a trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (49.4), servizi di trasloco (49.42.0), servizi di trasloco per imprese o famiglie effettuati tramite trasporto su strada incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia (49.42.00).

Quindi se la sua azienda risulta in possesso di uno dei predetti codici o se decida di affidare il servizio di trasloco ad una ditta che ne sia in possesso può tranquillamente effettuare il trasloco.

Discorso diverso le eventuali lavori di manutenzione per il nuovo negozio. Segnaliamo anche che l’art. 2, comma 12 del dello stesso decreto ha introdotto una nuova tipologia di comunicazione che le attività produttive sospese (tra cui rientrano anche i negozi di mobili) possono inviare preventivamente al Prefetto al fine di consentire l’accesso ai locali aziendali del personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento delle attività ivi specificamente indicate ed espressamente consentite: attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, inerenti la gestione dei pagamenti, di pulizia e sanificazione, di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, di ricezione in magazzino di beni e forniture.

Alla luce di tale previsione, sembrerebbe possibile effettuare le operazioni di trasloco e quelle di manutenzione del nuovo negozio (che non si traducano però in più pesanti lavori di ristrutturazione), in quanto tali attività, a seguito di un’interpretazione estensiva, potrebbero comunque essere ricomprese nelle fattispecie di spedizione/ricezione di merci in magazzino nonché nelle attività conservative, di manutenzione, di pulizia e sanificazione.

In ogni caso, al fine di poter legittimamente svolgere attività di manutenzione, sarà necessario inviare una comunicazione alla sua Prefettura prima di consentire l’accesso ai locali aziendali da parte del personale dipendente o dei collaboratori delegati, fermo restando che la stessa Prefettura, a seguito della valutazione della comunicazione in oggetto, potrebbe in ogni caso disporre la sospensione delle attività comunicate.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Cosa si intende per commercio di vestiti per bambini e neonati? Le calzature sono comprese?

  • Si ritiene che anche i negozi di calzature, di cui al codice ATECO 47.72.1, possano aprire, limitando tuttavia la vendita alle sole calzature per bambini, nel rispetto delle misure organizzative già indicate per gli esercizi di commercio al dettaglio di abbigliamento. Infatti:
    • le FAQ del Governo assimilano le “calzature” agli altri articoli di “abbigliamento”;
    • è consentita l’apertura delle attività che vendono “abbigliamento” sia per adulti che per bambini;
    • la classificazione Ateco non prevede uno specifico codice per identificare le attività di vendita di calzature per bambini e neonati

Inoltre le nuove FAQ pubblicate dal Governo in data 17 aprile specificano che:

  • le attività commerciali che vendono articoli di abbigliamento sia per adulti che per bambini possono essere riaperte, ma possono vendere solo abbigliamento per bambini e neonati, tenendo invece chiusi i reparti di abbigliamento per adulti;
  • i negozi che vendono “abbigliamento per bambini” possono vendere anche le calzature per bambini, perché le calzature rientrano nella generica nozione di “abbigliamento”.

Alla luce di tali chiarimenti, si ritiene pertanto confermata la possibilità di riprendere l’attività per i negozi che commercializzano sia vestiti per adulti che per bambini, a condizione comunque che sia stato loro attribuito anche il codice ATECO relativo alla vendita di vestiti per bambini e neonati (47.71.20).

L’attività sarà permessa a condizione che non siano venduti generi merceologici non consentiti e che gli spazi siano organizzati in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti i predetti beni. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.

Si ritiene, inoltre, che le attività cui sia stato attribuito (anche in via non esclusiva) il codice ATECO relativo alla vendita di vestiti per bambini e neonati (47.71.20) possano commercializzare anche calzature per bambini.

Bisogna tuttavia evidenziare che, sebbene le FAQ utilizzino il più generico termine “abbigliamento”, l’allegato 1 al DPCM 10 aprile consente l’apertura delle attività di “commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati”, discostandosi dalla definizione contenuta nella classificazione ATECO che è riferita al “commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati”.

L’espressione utilizzata dal DPCM sembra quindi avere un’accezione più limitata rispetto a quella impiegata nelle FAQ e non sembra potersi riferire alle calzature. Peraltro, anche nel concetto di “abbigliamento” appare difficile poter ricomprendere le calzature. La stessa classificazione ATECO prevede infatti due classi distinte per il commercio al dettaglio degli articoli di abbigliamento (47.71) e delle calzature (47.72).

Tale circostanza rende ancora più probabile l’eventualità che alcuni organi di controllo non si considerino vincolati all’interpretazione data dal Governo e ritengano di dover applicare un’interpretazione più restrittiva, considerando esclusa, in ogni caso, la possibilità di commercializzare  calzature.

Si invita pertanto, ove possibile, a svolgere preventivamente le opportune verifiche con gli organi di controllo competenti sul territorio.

Si evidenzia infine che alcune Regioni (es. Lazio, Veneto) si sono già pronunciate, attraverso delle faq, ritenendo possibile soltanto l’apertura dei negozi specializzati per bambini e quindi andrà sempre valutata anche l’interpretazione adottata, con faq o altre modalità (comunicati, circolari, ecc.), dalla Regione del luogo in cui è collocata l’attività.
— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa e FAQ Governo

In questo momento ho iniziato a vendere a distanza, che garanzie devo assicurare ai miei clienti? Devo garantire il diritto di recesso?

  • Sì,la disciplina di maggior tutela per i consumatori, che il Codice del consumo (articoli da 45 a 67 d.lgs. 206/2005) prevede in caso di contratti a distanza tra operatori commerciali professionisti e consumatori, si applica anche in questo periodo di emergenza sanitaria in cui molte attività tradizionali si stanno convertendo per poter continuare ad operare legittimamente.

La maggior tutela in favore dei consumatori è infatti riconducibile alla condizione di contraente debole degli stessi, che risulta più accentuata in occasione di acquisti effettuati con tali modalità a causa dell’impossibilità di visionare materialmente il prodotto che si intende acquistare, testarlo e verificarne le caratteristiche e qualità, come normalmente avviene all’interno dei negozi tradizionali.

In allegato alcuni chiarimenti sulle principali norme applicabili tra cui si evidenziano, in particolare, quelle relative all’informativa precontrattuale (art. 49), ai requisiti di forma (art. 51) e al diritto di recesso (artt. da 52 a 59), cui si aggiungono anche le disposizioni in materia di consegna e passaggio del rischio (artt. 61 e 63) e le altre disposizioni relative a costi e pagamenti aggiuntivi.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Cosa significa “sanificazione periodica”?

  • Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585 : 1993.

Il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 (23 marzo 2020)” indica che la pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione. E’ importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo.

Nello stesso Rapporto viene indicato che nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persona con Covid-19, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del  22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% o con alcol etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio).

Pertanto allo stato gli unici parametri certi ed ufficiali in ordine alla sanificazione rimangono quelli contenuti nella circolare sopra richiamata, e dove si parla di “sanificazione periodica” (la cui periodicità è rimessa alla valutazione del ddl).

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza e Rapporto del GdL ISS

Come faccio a scrivere al Prefetto?

  • Il ministero degli Interni consente ad ogni Prefettura di organizzarsi in modo autonomo. Vi consigliamo pertanto di visitare i siti istituzionali delle vostre Prefetture per trovare la modalità corretta per comunicare le attività.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Ci sono nuove disposizioni su orari di apertura?

  • No, occorrerà tuttavia verificare l’orario generalmente imposto a tutti gli esercizi di vendita al dettaglio o a particolari categorie di esercizi da ogni singola regione.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

In una cartoleria è possibile fare stampe e fotocopie?

  • No, l’attività di stampa e fotocopie ricade nell’ambito dei Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni di ufficio (82.19.09). Questa attività è un’attività di servizi che non rientra nel commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria e quindi non può ritenersi consentita.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Ho una cartoleria, posso aprire?

  • , salvo diverse deliberazioni regionali. Tra le nuove attività introdotte ci sono quelle di “commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria“, definizione che non corrisponde a nessuna categoria del commercio al dettaglio (divisione 47), ma che coincide, invece, con la denominazione della sottocategoria 46.49.10, relativa al commercio all’ingrosso di tali prodotti (che infatti viene contestualmente inserita anche nell’allegato 3).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Ho un libreria di libri usati, posso aprire? I codici ATECO sono diversi 47.61.00 per i nuovi e 47.79.10 per l’usato.

  • . L’attività di “commercio al dettaglio di libri“, non richiama una specifica categoria nell’ambito della classificazione ATECO e pertanto, fatte salve eventuali diverse indicazioni del Governo, sembra potersi riferire sia alle attività della sottocategoria 47.61.00, relativa al “Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati“, che a quelle della sottocategoria 47.79.10, relativa al “Commercio al dettaglio di libri di seconda mano“.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

La raccomandazione sull’applicazione dell’allegato 5 è un obbligo o un invito?

  • L’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 1, lett. dd), del DPCM del 10 aprile, recita: “Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5“.

Sembrerebbe quindi trattarsi di un invito e non di un obbligo ma dobbiamo considerare che alcune Regioni, per esempio il Lazio, nel rinviare al 20 aprile l’apertura delle librerie, hanno motivato tale differimento per consentire alle imprese l’organizzazione delle misure atte ad assicurare il distanziamento, il controllo degli accessi, la fornitura di guanti monouso alla clientela, ecc. che sono esattamente le  misure per gli esercizi commerciali di cui all’allegato 5.

Riteniamo quindi che vada fortemente consigliato alle imprese di considerare le misure dell’allegato 5 come obbligatorie anche perché sicuramente a quelle faranno riferimento gli organi di controllo.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Possono aprire i negozi di calzature che vendono anche scarpe per bambini, con un codice ATECO unico senza distinguo fra bambini e adulti?

  • No. L’espressione utilizzata nell’allegato 1 al DPCM 10 aprile(Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati) anche se non precisa poiché la classificazione ATECO utilizza il termine confezioni, è chiaro indizio della volontà di restringere più che di allargare. L’attività dovrà quindi essere circoscritta alla sola vendita di vestiti per bambini e neonati, senza poter fare riferimento alle calzature che hanno un differente codice ATECO.

Purtroppo, in questa fase, la commercializzazione di calzature per bambini e neonati in esercizi privi del predetto codice Ateco, potrebbe essere quasi sicuramente oggetto di contestazioni, per quanto astrattamente coerente con la scelta di consentire la vendita di vestiti destinati ai medesimi utilizzatori.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Possono aprire negozi di abbigliamento per adulti che vendono vestiti per bambini ma non hanno il codice ATECO 47.71.20?

  • No, solo chi ha il codice 71.20.Le disposizioni del DPCM continuano a evidenziare un carattere fortemente restrittivo (vedi, ad esempio, il regime delle comunicazioni al Prefetto, che, per certi versi, sembra divenire addirittura più rigoroso o le misure per gli esercizi commerciali raccomandate all’allegato 5) e anche la scelta di consentire alcune nuove attività non può essere considerata un primo passo verso la cosiddetta “fase 2” di ritorno alla normalità quanto, semmai, il riconoscimento che i provvedimenti emanati in precedenza avevano lasciato dei vuoti che era indispensabile colmare (es. le difficoltà di approvvigionamento di prodotti di cartoleria per le famiglie determinate dalla didattica a distanza che avevano indotto diverse regioni a consentire deroghe alla vendita di tali prodotti).

Ci sembra quindi opportuno, in attesa che arrivino i primi chiarimenti ufficiali, evitare interpretazioni estensive mantenendo l’approccio fin qui utilizzato, anche perché, per il resto, l’elenco di cui all’allegato 1 al DPCM 11 marzo è stato confermato integralmente con le definizioni già in uso.

Pertanto, riteniamo che gli esercizi che ordinariamente commercializzano sia abbigliamento per adulti che per bambini, possano vendere vestiti per bambini e neonati a condizione che sia stato loro attribuito anche il codice Ateco relativo a tale attività (47.71.20).

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Quali regole di igiene devo seguire nel mio negozio aperto?

  • Per quali misure seguire negli ambienti di lavoro,va fatto riferimento al Protocollo del 14 marzo sottoscritto dalle Parti Sociali e che tratta diversi aspetti tra i quali modalità di ingresso (controllo temperatura corporea, accesso soggetti esterni ecc.) pulizia e sanificazione giornaliera, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, tute, cuffie, camici, liquidi detergenti).

Devono essere date informazioni a tutti coloro che hanno accesso sulle disposizioni delle Autorità (es. mantenimento distanze di sicurezza, regole di igiene delle mani, misure di prevenzione igienico sanitarie) anche attraverso depliants affissi all’ingresso o nei luoghi maggiormente visibili.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza

Esistono particolari norme igieniche e per le pulizie dei locali degli affittacamere in questo periodo?

  • Le strutture turistico ricettive di varia tipologia, come b&b, affittacamere evv. diverse dagli alberghi possono proseguire la propria attività previa comunicazione al Prefettodella provincia ove è ubicata l’attività esclusivamente nei casi in cui siano impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (Fonte Federalberghi).

Per quanto riguarda le misure negli ambienti di lavoro, va fatto riferimento al Protocollo del 14 marzo sottoscritto dalle Parti Sociali e che tratta diversi aspetti tra i quali modalità di ingresso (controllo temperatura corporea, accesso soggetti esterni ecc.) pulizia e sanificazione giornaliera, precauzioni igieniche personali, dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, tute, cuffie, camici, liquidi detergenti).

Devono essere date informazioni a tutti coloro che hanno accesso sulle disposizioni delle Autorità (es. mantenimento distanze di sicurezza, regole di igiene delle mani, misure di prevenzione igienico sanitarie) anche attraverso depliants affissi all’ingresso o nei luoghi maggiormente visibili.

— Fonte Confcommercio, Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza e FAQ Federalberghi

Quali attività posso svolgere nel mio negozio sospeso, dopo averlo comunicato al Prefetto?

  • L’articolo 2, comma 12 del DPCM 10 aprileha introdotto una nuova tipologia di comunicazione che le attività produttive sospese possono inviare al Prefetto al fine di consentire l’accesso ai locali aziendali del personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento delle attività specificamente indicate:
    • attività di vigilanza,
    • attività conservative e di manutenzione,
    • attività inerenti la gestione dei pagamenti,
    • attività di pulizia e sanificazione,
    • attività di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino,
    • attività di ricezione in magazzino di beni e forniture.

Tra queste, in particolare, nella sezione dedicata ad “Attività produttive, professionali e servizi“, successivamente all’adozione del DPCM 22 marzo 2020, il Governo aveva infatti chiarito che “Il dpcm 22 marzo prevede (all’art. 1, comma 1, lett. a)) che, per le attività commerciali, restino ferme le disposizioni del dpcm 11 marzo 2020 che, tra l’altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica…) con consegna a domicilio, essendo tale modalità di vendita comunque autorizzata, a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell’impresa“.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Con un’attività sospesa, posso continuare a vendere online?

  • , è confermata la possibilità per le attività di commercio al dettagliosospese (originariamente in forza del DPCM 11 marzo 2020 e, successivamente, del richiamato DPCM 10 aprile 2020) di proseguire lo svolgimento dell’attività di vendita a distanza con consegna a domicilio senza dover inviare alcuna comunicazione al Prefetto in quanto le specifiche modalità di vendita (on line, per corrispondenza, al telefono, ecc.) rientrano tra quelle espressamente ricomprese nell’elenco delle attività consentite allegato ai richiamati provvedimenti, come tra l’altro ripetutamente confermato dalle diverse FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Governo.

Riteniamo di poter confermare che, ad oggi, il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica…) con consegna a domicilio continui a costituire una modalità di vendita autorizzata (a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell’impresa) senza obbligo di comunicazione preventiva al Prefetto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Ho un’attività sospesa, vendo online, devo comunicarlo al Prefetto?

  • No, riteniamo di poter confermare che, ad oggi, il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica, ecc.) con consegna a domicilio continui a costituire una modalità di vendita autorizzata (a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell’impresa) che, in quanto tale, non rientra nel campo di applicazione del richiamato art. 2, comma 12 DPCM 10 aprile e, pertanto, non è soggetta ad alcun obbligo di comunicazione preventiva al Prefetto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Con un ingrosso sospeso, posso continuare a vendere online? Devo comunicarlo al Prefetto?

  • Anche alle attività di commercio all’ingrossoriteniamo sia consentito di continuare ad operare in modalità a distanza, gestendo da remoto ordini ed acquisti e limitando la presenza in azienda alle sole attività necessarie.

Per effettuare i pagamenti, ricevere gli acquisti ed organizzare la spedizione nei confronti dei clienti” è necessaria la comunicazione al Prefetto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Ho un ingrosso sospeso, posso ricevere merci in magazzino?

  • , il comma 12, consente espressamente, tra le altre attività che è possibile svolgere nei locali aziendali “previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture“.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

La spedizione delle merci dal nostro magazzino è ammessa?

  • , riteniamo che la possibilità di proseguire l’attività di vendita a distanza non debba essere limitata alla sola merce giacente in magazzino (fino ad esaurimento scorte) ma possa estendersi anche ai nuovi beni e forniture che possono essere legittimamente ricevutie che, altrimenti, nessuno avrebbe interesse a farsi recapitare in azienda.

Più in generale, segnaliamo che già in precedenza, a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 22 marzo (prima dell’adozione del successivo DPCM 10 aprile) avevamo ritenuto che le attività all’ingrosso potessero proseguire la propria attività a distanza sulla base della previsione di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) secondo cui “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile“.

Tale previsione, è riproposta dall’articolo 2, comma 2, DPCM 10 aprile ai sensi del quale, infatti, “Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile“. In tal caso, come anticipato, trova dunque applicazione il successivo comma 12 che prevede la nuova apposita tipologia di comunicazione preventiva da inviare al Prefetto.

— Fonte Confcommercio, Settore Commercio e legislazione d’impresa

Il DPCM pone dei divieti sulle aperture nei fine settimana?

  • No, il DPCM 10 aprilenon prevede divieti di apertura in relazione ai giorni della settimana.

Queste limitazioni tuttavia possono essere reintrodotte dalle singole Regioni.

 

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